Riflessioni sulle implicazioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2025
La sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 2025 non è soltanto una decisione giuridica relativa a un obbligo sanitario maturato in un contesto pandemico. È, piuttosto, uno snodo che consente di osservare un mutamento più ampio nel modo in cui lo Stato costituzionale affronta le situazioni di crisi. Le sue implicazioni non riguardano soltanto il passato, ma toccano il futuro del rapporto tra persona, diritti fondamentali e potere pubblico.
La Corte costituzionale ha ritenuto legittime misure che subordinavano l’accesso al lavoro all’adempimento di un obbligo vaccinale per una determinata fascia di popolazione, prevedendo, in caso di inadempimento, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. Il ragionamento della Corte si fonda sulla tutela della salute collettiva e sulla necessità di evitare il sovraccarico del sistema sanitario. In altre parole, la misura non viene giustificata solo come protezione del singolo dalla malattia, ma come strumento per preservare la funzionalità dell’apparato pubblico.
Questo passaggio è decisivo. Quando la stabilità del sistema diventa il centro della giustificazione costituzionale, il baricentro dell’argomentazione si sposta. Non si tratta più soltanto di bilanciare la libertà individuale con la salute altrui, ma di proteggere l’ordine organizzativo nel suo complesso. Il rischio che emerge non è immediatamente visibile, ma è strutturale: se la funzionalità del sistema assume valore prioritario, allora ogni diritto può essere ricalibrato in nome della sua conservazione.
La Costituzione italiana, nel disciplinare i trattamenti sanitari obbligatori, stabilisce che essi possono essere imposti solo per legge e che la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. L’espressione “in nessun caso” indica che esiste un confine invalicabile. Non è una formula retorica, ma un presidio. È il punto in cui la Costituzione afferma che la persona non può essere ridotta a mezzo per fini collettivi, per quanto rilevanti.
La questione posta dalla sentenza 199/2025 è se questo limite resti realmente invalicabile quando l’ordinamento si trova in una situazione di emergenza. La Corte non sospende la Costituzione, non proclama uno stato di eccezione in senso formale. Opera all’interno del diritto vigente, attraverso la tecnica del bilanciamento. E tuttavia, proprio questa normalità rende il passaggio più significativo. Non si assiste a una rottura dell’ordine costituzionale, ma a una sua riconfigurazione dall’interno.
Negli ultimi anni le emergenze si sono succedute con ritmo serrato: sanitaria, energetica, climatica, geopolitica. Ogni crisi ha giustificato misure straordinarie. Il problema nasce quando la straordinarietà tende a diventare condizione stabile. Se l’emergenza diventa modalità ordinaria di governo, il confine tra ciò che è temporaneo e ciò che è permanente si assottiglia. In questo scenario, i diritti fondamentali non vengono aboliti, ma progressivamente rimodulati in funzione delle esigenze sistemiche.
La subordinazione del lavoro all’adempimento di un obbligo sanitario rappresenta un esempio emblematico di questa dinamica. La Corte ha qualificato la sospensione senza retribuzione come effetto contrattuale, non come sanzione. E sul piano formale la distinzione regge. Tuttavia, sul piano sostanziale, la perdita del reddito costituisce una pressione economica di grande intensità. Non si tratta di coercizione fisica, ma di una forma indiretta di condizionamento che incide sulla libertà concreta del soggetto. Quando l’esercizio di un diritto sociale fondamentale dipende dall’adesione a un trattamento sanitario, il corpo entra nel circuito della regolazione amministrativa ed economica.
Il rispetto della persona umana non può essere ridotto alla sola assenza di danno fisico grave. Comprende l’autodeterminazione, la dignità, la possibilità di non essere trasformati in strumenti per la stabilizzazione dell’ordine collettivo. Se il singolo diventa variabile di governo, il principio costituzionale cambia natura. La persona non è più il fondamento, ma un elemento funzionale.
Il bilanciamento tra diritti e interessi collettivi è una tecnica inevitabile nelle società pluralistiche. Ma esso non è mai neutrale. Riflette gerarchie, presupposti, priorità. Se in modo reiterato l’interesse organizzativo prevale sull’autonomia individuale, si produce uno spostamento strutturale dell’equilibrio costituzionale. Non serve modificare il testo della Costituzione per cambiarne il significato operativo. Basta consolidare una certa interpretazione nei momenti di crisi.
Ogni emergenza lascia un’eredità. Anche quando la crisi si attenua, resta il precedente che ha legittimato la compressione dei diritti in nome della stabilità del sistema. Questo precedente può essere riattivato in contesti diversi, perché il criterio resta disponibile. E così, lentamente, ciò che era eccezionale diventa paradigma.
La domanda fondamentale che questa sentenza ci consegna non riguarda soltanto il passato pandemico. Riguarda il futuro del costituzionalismo. Esiste un contenuto minimo del rispetto della persona umana che non può essere sacrificato nemmeno per preservare il sistema? Oppure quel contenuto dipende dalle circostanze, dalla gravità della crisi, dalla pressione organizzativa del momento?
Una Costituzione non viene meno soltanto quando viene formalmente violata. Può indebolirsi quando i suoi limiti diventano progressivamente flessibili. Quando ciò che era dichiarato invalicabile si trasforma in soglia mobile. Quando l’emergenza diventa argomento ricorrente per ridefinire il confine.
La sentenza n. 199/2025 non cancella il principio del rispetto della persona umana. Ma lo colloca all’interno di una logica in cui la gestione permanente dell’emergenza e la stabilità del sistema assumono un peso crescente. Il rischio non è l’arbitrio manifesto. È lo scivolamento graduale verso un modello in cui i diritti fondamentali vengono interpretati alla luce della funzionalità complessiva dell’apparato.
Ed è proprio qui che si colloca la posizione di ContiamoCi!.
ContiamoCi! non accetta che il corpo della persona diventi una variabile amministrativa, né che possa essere considerato nella disponibilità dello Stato, di enti sovranazionali o di dinamiche economiche e finanziarie che assumono la stabilità dei sistemi come valore assoluto. Non accetta che la gestione permanente dell’emergenza diventi il criterio ordinario con cui si ridefiniscono i diritti fondamentali.
Per ContiamoCi! il limite costituzionale non è negoziabile. Il rispetto della persona umana non può essere subordinato alla logica della necessità, né piegato a esigenze organizzative, economiche o finanziarie. Se green pass e obblighi vaccinali hanno rappresentato un banco di prova, ciò che è in gioco oggi è molto più ampio: è la disponibilità del corpo, è la dignità della persona, è la tenuta stessa dell’idea che il sistema esiste per l’uomo e non l’uomo per il sistema.
ContiamoCi! dichiara con fermezza di non essere disponibile ad accettare passivamente alcuna deriva che conduca alla progressiva espropriazione della persona in nome dell’emergenza. Difendere il limite significa difendere la Costituzione nella sua sostanza più profonda. E su questo terreno non è ammessa neutralità.