top of page

Considerazione di ContiamoCi! sulla sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 2023

Secondo la Corte Costituzionale, chi non si è vaccinato ha esercitato un suo diritto e la legge è costituzionalmente legittima solo in base a una finzione (cioè giudicandola con i dati ufficiali del 2021, non con quelli di oggi). Quindi la Consulta, sostanzialmente, riconosce che le esclusioni dalla vita sociale appaiono, con le informazioni oggi disponibili a tutti, come delle discriminazioni ma, incredibilmente, non dà alcun diritto al risarcimento ai cittadini per le discriminazioni subite.

La sentenza n. 16, che ha dichiarato inammissibile, per ragioni processuali, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar Lombardia, lascia in realtà del tutto aperto il problema della costituzionalità della legge. Pertanto, tutti coloro che si trovano nella medesima posizione (cioè sono stati sospesi dai rispettivi ordini professionali) potranno ricorrere al giudice ordinario, entro il termine di prescrizione dei diritti.

Con la dichiarazione di inammissibilità la Consulta ha inteso sbarazzarsi di una questione di legittimità costituzionale seria: entrando nel merito, non sarebbe riuscita a difendere la razionalità della legge. Il caso concreto era, infatti, relativo ad una psicologa non vaccinata che da tempo lavorava in smart working, cui è stata negata la possibilità di continuare a svolgere un lavoro senza alcun rischio contagio.

La sentenza n. 15, invece, entra nel merito della questione di legittimità costituzionale che, se nelle premesse è impostata correttamente, nella conclusione giunge ad una contraddizione insanabile.

Da un lato, riconosce che chi non si vaccina esercita un suo diritto fondamentale (di auto-determinazione rispetto alle cure) e che, conseguentemente, la sospensione dal lavoro non può rappresentare una sanzione (non si può essere puntiti per esercitare un diritto); dall’altro lato, in modo contraddittorio, fa salva la draconiana (e inumana) previsione della totale perdita di retribuzione e di ogni aiuto alimentare per il lavoratore sospeso, nonché del divieto di ricollocamento del lavoratore non vaccinato allo svolgimento di mansioni senza contatto con i pazienti. Per chi vive di stipendio, perdere la retribuzione è una conseguenza anche più dura della privazione della libertà personale.

La sentenza n. 14 è la più importante, perché ha deciso una questione proposta dal giudice siciliano, il quale, mentre rilevava la mancanza di sicurezza dei vaccini sul piano individuale, riteneva che la legge impositiva dell’obbligo di trattamento, per quanto attiene all’altro requisito necessario per giustificarlo, cioè il beneficio per la collettività, fosse coerente con l’art. 32 Cost. Secondo il giudice siciliano, infatti, tale beneficio era raggiunto dai vaccini per il SARS-CoV-2 anche se non fermavano la trasmissione del virus: era sufficiente che riducessero i ricoveri. Tale motivazione stravolgeva l’art. 32 Cost. potendo aprire la strada a un vero e proprio obbligo di cura (se la riduzione dei ricoveri legittima una politica di trattamento sanitario obbligatorio, allora qualsiasi farmaco potrebbe essere imposto perché efficace nel curare una patologia). Come auspicava, peraltro, l’OMS in un documento del 30 maggio 2022 dedicato alle “Considerazioni etiche sulla vaccinazione obbligatoria”. Se lo scopo è ridurre la pressione sugli ospedali, e non più la tutela diretta della salute pubblica, cade ogni limite all’imposizione di un trattamento sanitario, con buona pace della libertà di cura.

La Consulta non ha accolto questo motivo, ribadendo che le politiche di obbligo vaccinale devono avere l’obiettivo tradizionale di bloccare il contagio, ricorrendo a una finzione: cioè calandosi nella prospettiva del momento in cui è stato varato il decreto legge impositivo dell’obbligo, quindi alla luce dei dati allora forniti dalle istituzioni (i quali dati, però, ora del tutto superati, nella letteratura scientifica sono stati sempre controversi). Addirittura, la circostanza che la legge sull’obbligo dei sanitari fosse stata abrogata al momento dell’emanazione della sentenza è diventata, paradossalmente, un motivo a sostegno della sua legittimità. La legge sarebbe legittima perché non c’è più! Così ragionando, però, si aumenta la frustrazione di chi è stato danneggiato da queste politiche. La stessa Corte costituzionale ci conferma, infatti, che, alla luce delle informazioni attuali, quei vaccini erano inidonei a perseguire l’unica politica di tutela della salute pubblica ammissibile (cioè, bloccare la trasmissione), ma salva la legge avvalendosi di informazioni obsolete («rispetto alle conoscenze medico-scientifiche del momento», «in quel momento storico», «a quel tempo», ribadisce più volte la Corte). Una conferma sostanziale dell’arbitrarietà delle discriminazioni perpetrate nei confronti di milioni di cittadini, cui però non si dà tutela solo perché le informazioni sulla reale efficacia dei vaccini – secondo i giudici della Consulta – sono emerse con ritardo. Chi lo spiega ai cittadini discriminati che, pur vedendosi riconoscere sostanzialmente ragione della stessa Consulta, non hanno tuttavia avuto alcuna soddisfazione?





Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page